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L'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Docente: Amedeo Parrinello Durata: 1 ora Crediti formativi: 0

Contenuti del corso

Modulo 1 · Unità 1 · Lezione 1

L'efficia probatoria

L’art. 2712 c.c. disciplina l’efficacia probatoria delle “riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose”, attribuendo loro, in presenza di determinate condizioni, il valore di “piena prova”. La disciplina si innesta nel più ampio sistema delle prove documentali del processo civile, in relazione particolare con le regole sulle copie e sui documenti informatici previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e dalle norme processuali sulla contestazione dei documenti.
Di seguito i principali profili, organizzati per punti.
• Efficacia probatoria generale ex art. 2712 c.c.

Il testo della norma, come riportato, stabilisce:
«Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.» (§§§R.D. 16 marzo 1942, n. 262§§§).
La “piena prova” riguarda i fatti e le cose rappresentate dalla riproduzione meccanica (oggi espressamente anche “informatiche”), a condizione che la parte contro cui il documento è prodotto non ne disconosca la conformità alla realtà fattuale.
Nel sistema, questa “piena prova” è vista come una forma...